Il Codice Civile non si occupa espressamente della ripartizione delle spese del riscaldamento, da disciplinare secondo il capoverso dell’articolo 1123 che recita: “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne”. La Cassazione è intervenuta affermando che per la ripartizione occorre considerare, ad esempio, la superficie radiante, mentre ha escluso la ripartizione sulla base della tabella millesimale di proprietà (se non prevista convenzionalmente in un regolamento avente natura contrattuale in deroga al Codice Civile) che non tiene assolutamente conto della “proporzione dell'uso che ciascuno può farne”.
Edoardo Riccio
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