Nuovi CAM per l'edilizia. Quando la normazione tecnica conta
Anna Martino - Funzionario Tecnico CTI - CTI - Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025 che va ad aggiornare il Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 sull'applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cosiddetto Decreto "Requisiti Minimi").
Mentre due giorni prima, il decreto 24 novembre 2025 che adotta i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per
l'affidamento di servizi di progettazione e di lavori per interventi edilizi
Come accade da qualche tempo a questa parte, sotto le feste o nell'imminenza delle ferie viene pubblicato qualche nuovo decreto. Quest'anno non fa eccezione visto che a distanza di pochi giorni sono stati pubblicati due atti ministeriali di grande interesse per il settore di competenza del CTI.
Per certi versi il più importante per i collegamenti con le nostre attività è arrivato leggermente dopo. Infatti, sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025 che va ad aggiornare il Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 sull'applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cosiddetto Decreto "Requisiti Minimi").
Mentre due giorni prima, sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre, è stato pubblicato il decreto 24 novembre 2025 che adotta i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e di lavori per interventi edilizi e che è destinato a sostituire il precedente DM 256/2022 nonché il correttivo del 5 agosto 2024 ed entrerà in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione, ossia il 1° febbraio 2026.
Del DM "Requisiti Minimi" ce ne occuperemo nel prossimo numero di Energia e Dintorni, mentre di seguito approfondiamo il DM CAM con l'obbiettivo di evidenziare i principali temi di interesse per le Commissioni Tecniche del CTI.
Inoltre, per aiutare la lettura del testo e del decreto, con alcuni prospetti elenchiamo tutte, a meno di sviste e con il solo scopo
informativo - quindi senza nessuna validità formale, le norme tecniche richiamate dai CAM siano esse il risultato del lavoro svolto sui tavoli CTI (24 norme di cui 3 sulla qualifica e formazione) o di UNI (96 norme di cui 14 sulla qualifica e formazione). A tal proposito segnaliamo che alcune norme sono citate nel decreto con sigle e titoli non totalmente corretti oppure è citata una versione non più vigente.
Pertanto, anche a beneficio dei futuri utilizzatori, in queste pagine le norme sono riportate con sigle e titoli completi e nell'ultima versione disponibile, fermo restando che proprio per quest'ultimo aspetto è compito dell'operatore verificare se ai fini dei CAM è utilizzabile la versione vigente qui citata o quella richiamata espressamente dal decreto non più vigente.
Ultima nota in premessa riguarda le motivazioni che hanno portato alla revisione dei CAM "edilizia" come spiega il Ministero competente: la revisione si è resa opportuna in ragione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento ed è finalizzata a perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici.
Ambito di applicazione
Il nuovo decreto si applica a tutti i contratti pubblici relativi a:
- i servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile;
- l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione e adeguamento.
L'ambito di applicazione risulta dunque esteso a qualsiasi tipo di manufatto o opera, fino alla pubblicazione di CAM specifici per ciascuna categoria, come ad esempio i CAM per le infrastrutture stradali di cui al D.M. 5 agosto 2024.
Il documento ribadisce l'applicabilità agli edifici tutelati nell'ambito della disciplina dei beni culturali e del paesaggio, nonché in generale quelli di valore storico-culturale, limitatamente ai criteri (minimi o premianti) che non siano incompatibili con la necessità di conservazione del bene.
Verifica dei criteri ambientali
Il decreto precisa che non è consentito prendere a riferimento prodotti che il fabbricante o il fornitore dichiara come "certificati CAM"o dotati di "certificazione CAM" o di "attestato di conformità ai CAM" poiché tali documenti non sono previsti dal decreto stesso.
È compito del progettista e della direzione lavori acquisire e verificare la documentazione necessaria per dimostrare il soddisfacimento dei singoli requisiti, sulla base della normativa tecnica di riferimento e dei criteri di verifica riportati per ciascun requisito.
Valutazione ambientale ed economica del ciclo di vita
Continua nel PDF
Per certi versi il più importante per i collegamenti con le nostre attività è arrivato leggermente dopo. Infatti, sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025 che va ad aggiornare il Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 sull'applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cosiddetto Decreto "Requisiti Minimi").
Mentre due giorni prima, sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre, è stato pubblicato il decreto 24 novembre 2025 che adotta i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e di lavori per interventi edilizi e che è destinato a sostituire il precedente DM 256/2022 nonché il correttivo del 5 agosto 2024 ed entrerà in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione, ossia il 1° febbraio 2026.
Del DM "Requisiti Minimi" ce ne occuperemo nel prossimo numero di Energia e Dintorni, mentre di seguito approfondiamo il DM CAM con l'obbiettivo di evidenziare i principali temi di interesse per le Commissioni Tecniche del CTI.
Inoltre, per aiutare la lettura del testo e del decreto, con alcuni prospetti elenchiamo tutte, a meno di sviste e con il solo scopo
informativo - quindi senza nessuna validità formale, le norme tecniche richiamate dai CAM siano esse il risultato del lavoro svolto sui tavoli CTI (24 norme di cui 3 sulla qualifica e formazione) o di UNI (96 norme di cui 14 sulla qualifica e formazione). A tal proposito segnaliamo che alcune norme sono citate nel decreto con sigle e titoli non totalmente corretti oppure è citata una versione non più vigente.
Pertanto, anche a beneficio dei futuri utilizzatori, in queste pagine le norme sono riportate con sigle e titoli completi e nell'ultima versione disponibile, fermo restando che proprio per quest'ultimo aspetto è compito dell'operatore verificare se ai fini dei CAM è utilizzabile la versione vigente qui citata o quella richiamata espressamente dal decreto non più vigente.
Ultima nota in premessa riguarda le motivazioni che hanno portato alla revisione dei CAM "edilizia" come spiega il Ministero competente: la revisione si è resa opportuna in ragione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento ed è finalizzata a perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici.
Ambito di applicazione
Il nuovo decreto si applica a tutti i contratti pubblici relativi a:
- i servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile;
- l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione e adeguamento.
L'ambito di applicazione risulta dunque esteso a qualsiasi tipo di manufatto o opera, fino alla pubblicazione di CAM specifici per ciascuna categoria, come ad esempio i CAM per le infrastrutture stradali di cui al D.M. 5 agosto 2024.
Il documento ribadisce l'applicabilità agli edifici tutelati nell'ambito della disciplina dei beni culturali e del paesaggio, nonché in generale quelli di valore storico-culturale, limitatamente ai criteri (minimi o premianti) che non siano incompatibili con la necessità di conservazione del bene.
Verifica dei criteri ambientali
Il decreto precisa che non è consentito prendere a riferimento prodotti che il fabbricante o il fornitore dichiara come "certificati CAM"o dotati di "certificazione CAM" o di "attestato di conformità ai CAM" poiché tali documenti non sono previsti dal decreto stesso.
È compito del progettista e della direzione lavori acquisire e verificare la documentazione necessaria per dimostrare il soddisfacimento dei singoli requisiti, sulla base della normativa tecnica di riferimento e dei criteri di verifica riportati per ciascun requisito.
Valutazione ambientale ed economica del ciclo di vita
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Fonte: Energia e Dintorni dicembre 2025
Settori: Ambiente, Edilizia, Efficienza energetica edifici, Efficienza energetica immobili terziario e commerciale, Efficienza energetica industriale, Normativa Tecnica
Mercati: Normativa Tecnica
Parole chiave: Criteri Ambientali Minimi, Efficienza energetica, Efficienza energetica degli edifici, Efficienza energetica immobili terziario e commerciale
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