Novità legislative sull'efficienza energetica degli edifici
Roberto Nidasio - CTI - Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente
In questi ultimi mesi sono stati pubblicati due importanti provvedimenti legislativi per quanto riguarda l'efficienza energetica degli edifici.
Il giorno 5 dicembre 2025 è stato infatti pubblicato, sul numero 283 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2025 "Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante <>".
Tale provvedimento, cosiddetto "Requisiti Minimi", in pratica riporta tutte le verifiche di legge e i requisiti energetici per edifici nuovi ed edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni.
E questo nuovo Decreto di ottobre 2025 va ad aggiornare il relativo decreto di giugno 2015.
Ma le novità non finiscono qui: a inizio 2026, e più precisamente il 20 gennaio 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 5 del 2026 "Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio".
Questo provvedimento costituisce quindi il recepimento nazionale della cosiddetta Direttiva RED III sulle fonti energetiche rinnovabili.
Pur non essendo un Decreto incentrato sugli edifici, lo citiamo poiché il suo Allegato 3 contiene importanti prescrizioni in termini di obblighi di installazione di rinnovabili proprio sugli edifici, sia nuovi sia esistenti.
In questo Dossier, cercheremo quindi di fornire una panoramica delle ultime novità legislative, concentrandoci in particolare sul decreto Requisiti Minimi, ma senza trascurare l'Allegato 3 del D.Lgs. 5/2026.
Il nuovo DM Requisiti Minimi
Prima di addentrarci a illustrare le novità tecniche di questo nuovo decreto, qualche doverosa premessa
per inquadrare il contesto nel quale si inserisce il nuovo provvedimento e per chiarire gli obiettivi di questo aggiornamento legislativo.
Un primo punto importante da chiarire è che questo decreto è un attuativo del D.Lgs. 192/05 e fornisce piena attuazione al D.Lgs. n. 48/2020 (il quale recepisce la cosiddetta EPBD III, cioè la Direttiva 844/2018/UE); non è quindi un Decreto di recepimento
della nuova Direttiva EPBD IV. Per il recepimento di quest'ultima, ovvero della cosiddetta Direttiva "case green", occorrerà attendere un decreto legislativo di revisione del D.Lgs. 192/05 (e s.m.i.) e, a seguire, i relativi attuativi.
Un secondo punto da evidenziare è che il nuovo Decreto del 28 ottobre 2025 va a revisionare uno dei tre Decreti Ministeriali del 26 giugno 2015, cioè, come detto, quello sui requisiti minimi. Gli altri due decreti, cioè quello contenente le linee guida APE e quello relativo alle relazioni tecniche, non sono stati revisionati (rimangono in vigore le versioni 2015, senza alcuna modifica).
Obiettivi del nuovo decreto ministeriale
Detto ciò, illustriamo brevemente i principali obiettivi di questo aggiornamento legislativo. Oltre a recepire pienamente la Direttiva 844/2018/UE, il nuovo decreto:
1. recepisce le varie FAQ (Frequently Asked Questions), cioè i chiarimenti che in questi anni sono stati ufficialmente forniti in merito ai requisiti minimi e alle verifiche di legge;
2. revisiona e migliora specifici passaggi del decreto, relativi ad alcune verifiche che risultavano difficoltose da rispettare in alcune situazioni;
3. aggiorna altre verifiche e obblighi, in funzione dei regolamenti europei che in questi anni sono stati pubblicati e aggiornati.
Il recepimento delle FAQ
Per quanto concerne il recepimento delle FAQ, ricordiamo che finora sono state pubblicate tre serie di chiarimenti (a ottobre 2015, agosto 2016 e dicembre 2018). I documenti contenenti questi chiarimenti sono tuttora disponibili e scaricabili dal sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Le varie FAQ rilasciate, in realtà, non riguardavano solo il Decreto Requisiti Minimi, bensì anche gli altri provvedimenti legislativi sull'efficienza energetica degli edifici.
Come è facile intuire, quindi, il nuovo decreto di ottobre 2025 recepisce solo le FAQ relative al DM Requisiti Minimi. Le varie FAQ relative agli altri decreti legislativi e ministeriali rimangono quindi inalterate.
Per evitare confusione, è probabile che, prima dell'entrata in vigore del nuovo provvedimento (3 giugno 2026), tali documenti con i chiarimenti verranno revisionati, stralciando le FAQ recepite e mantenendo in vita solo quelle effettivamente ancora valide.
Novità sui ponti termici
Passiamo ora all'esame delle novità tecniche introdotte dal decreto di ottobre 2025. Iniziamo con l'illustrare le novità che riguardano i ponti termici, evidenziando le differenze rispetto all'approccio del decreto 2015.
In questo nuovo decreto, in pratica, sono stati introdotti quelli che potremmo definire "ponti termici di riferimento". Più nel dettaglio, sono stati forniti dei valori di trasmittanza lineare di diversi ponti termici, con lo scopo di andare a caratterizzare meglio alcune verifiche e definire i limiti in maniera più precisa e puntuale.
L'approccio e l'utilizzo di tali valori di riferimento per i ponti termici sono differenziati per tipologia di intervento:
- Nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello: i valori servono a completare l'edificio di riferimento, senza verifiche puntuali sulle strutture. Ricordiamo che in questi casi i parametri dell'involucro che devono essere verificati sono: H't, l'area solare equivalente e il fabbisogno di energia termica utile ideale per riscaldamento e raffrescamento.
- Ristrutturazioni importanti di secondo livello: in questo caso, i ponti termici influenzano direttamente la verifica delle trasmittanze, che devono essere calcolate e verificate includendo l'effetto dei ponti stessi.
- Riqualificazioni energetiche: in questi interventi, per semplicità, i ponti termici non entrano in gioco. Trattandosi di interventi minori sull'involucro, sono da verificarsi le sole trasmittanze in sezione corrente.
Considerando le diverse tipologie di intervento e finalità delle verifiche, si possono notare anche differenze nelle tipologie di ponti termici di riferimento considerati. Per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello, si considerano solo i ponti termici ineliminabili, calcolati ipotizzando un isolamento esterno. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, il calcolo è più flessibile e include diversi scenari (isolamento interno o in intercapedine).
I valori di trasmittanza forniti sono chiaramente differenziati per zona climatica. Precisiamo che tali valori sono stati determinati con metodi a elementi finiti, tenendo conto di livelli di isolamento compatibili con i requisiti e i limiti di trasmittanza in sezione corrente.
Perché il legislatore ha ritenuto opportuno questo tipo di approccio riguardo i ponti termici? In questi anni di applicazione del decreto 2015 si è maturata la consapevolezza che in un immobile, soprattutto se esistente, la correzione totale dei ponti termici è spesso tecnicamente impossibile o economicamente non sostenibile. Il legislatore ha quindi adottato un approccio più pragmatico, cercando di favorire un miglioramento energetico parziale piuttosto che scoraggiare del tutto l'intervento.
Novità sul parametro H't
Continua nel PDF
E questo nuovo Decreto di ottobre 2025 va ad aggiornare il relativo decreto di giugno 2015.
Ma le novità non finiscono qui: a inizio 2026, e più precisamente il 20 gennaio 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 5 del 2026 "Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio".
Questo provvedimento costituisce quindi il recepimento nazionale della cosiddetta Direttiva RED III sulle fonti energetiche rinnovabili.
Pur non essendo un Decreto incentrato sugli edifici, lo citiamo poiché il suo Allegato 3 contiene importanti prescrizioni in termini di obblighi di installazione di rinnovabili proprio sugli edifici, sia nuovi sia esistenti.
In questo Dossier, cercheremo quindi di fornire una panoramica delle ultime novità legislative, concentrandoci in particolare sul decreto Requisiti Minimi, ma senza trascurare l'Allegato 3 del D.Lgs. 5/2026.
Il nuovo DM Requisiti Minimi
Prima di addentrarci a illustrare le novità tecniche di questo nuovo decreto, qualche doverosa premessa
per inquadrare il contesto nel quale si inserisce il nuovo provvedimento e per chiarire gli obiettivi di questo aggiornamento legislativo.
Un primo punto importante da chiarire è che questo decreto è un attuativo del D.Lgs. 192/05 e fornisce piena attuazione al D.Lgs. n. 48/2020 (il quale recepisce la cosiddetta EPBD III, cioè la Direttiva 844/2018/UE); non è quindi un Decreto di recepimento
della nuova Direttiva EPBD IV. Per il recepimento di quest'ultima, ovvero della cosiddetta Direttiva "case green", occorrerà attendere un decreto legislativo di revisione del D.Lgs. 192/05 (e s.m.i.) e, a seguire, i relativi attuativi.
Un secondo punto da evidenziare è che il nuovo Decreto del 28 ottobre 2025 va a revisionare uno dei tre Decreti Ministeriali del 26 giugno 2015, cioè, come detto, quello sui requisiti minimi. Gli altri due decreti, cioè quello contenente le linee guida APE e quello relativo alle relazioni tecniche, non sono stati revisionati (rimangono in vigore le versioni 2015, senza alcuna modifica).
Obiettivi del nuovo decreto ministeriale
Detto ciò, illustriamo brevemente i principali obiettivi di questo aggiornamento legislativo. Oltre a recepire pienamente la Direttiva 844/2018/UE, il nuovo decreto:
1. recepisce le varie FAQ (Frequently Asked Questions), cioè i chiarimenti che in questi anni sono stati ufficialmente forniti in merito ai requisiti minimi e alle verifiche di legge;
2. revisiona e migliora specifici passaggi del decreto, relativi ad alcune verifiche che risultavano difficoltose da rispettare in alcune situazioni;
3. aggiorna altre verifiche e obblighi, in funzione dei regolamenti europei che in questi anni sono stati pubblicati e aggiornati.
Il recepimento delle FAQ
Per quanto concerne il recepimento delle FAQ, ricordiamo che finora sono state pubblicate tre serie di chiarimenti (a ottobre 2015, agosto 2016 e dicembre 2018). I documenti contenenti questi chiarimenti sono tuttora disponibili e scaricabili dal sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Le varie FAQ rilasciate, in realtà, non riguardavano solo il Decreto Requisiti Minimi, bensì anche gli altri provvedimenti legislativi sull'efficienza energetica degli edifici.
Come è facile intuire, quindi, il nuovo decreto di ottobre 2025 recepisce solo le FAQ relative al DM Requisiti Minimi. Le varie FAQ relative agli altri decreti legislativi e ministeriali rimangono quindi inalterate.
Per evitare confusione, è probabile che, prima dell'entrata in vigore del nuovo provvedimento (3 giugno 2026), tali documenti con i chiarimenti verranno revisionati, stralciando le FAQ recepite e mantenendo in vita solo quelle effettivamente ancora valide.
Novità sui ponti termici
Passiamo ora all'esame delle novità tecniche introdotte dal decreto di ottobre 2025. Iniziamo con l'illustrare le novità che riguardano i ponti termici, evidenziando le differenze rispetto all'approccio del decreto 2015.
In questo nuovo decreto, in pratica, sono stati introdotti quelli che potremmo definire "ponti termici di riferimento". Più nel dettaglio, sono stati forniti dei valori di trasmittanza lineare di diversi ponti termici, con lo scopo di andare a caratterizzare meglio alcune verifiche e definire i limiti in maniera più precisa e puntuale.
L'approccio e l'utilizzo di tali valori di riferimento per i ponti termici sono differenziati per tipologia di intervento:
- Nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello: i valori servono a completare l'edificio di riferimento, senza verifiche puntuali sulle strutture. Ricordiamo che in questi casi i parametri dell'involucro che devono essere verificati sono: H't, l'area solare equivalente e il fabbisogno di energia termica utile ideale per riscaldamento e raffrescamento.
- Ristrutturazioni importanti di secondo livello: in questo caso, i ponti termici influenzano direttamente la verifica delle trasmittanze, che devono essere calcolate e verificate includendo l'effetto dei ponti stessi.
- Riqualificazioni energetiche: in questi interventi, per semplicità, i ponti termici non entrano in gioco. Trattandosi di interventi minori sull'involucro, sono da verificarsi le sole trasmittanze in sezione corrente.
Considerando le diverse tipologie di intervento e finalità delle verifiche, si possono notare anche differenze nelle tipologie di ponti termici di riferimento considerati. Per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello, si considerano solo i ponti termici ineliminabili, calcolati ipotizzando un isolamento esterno. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, il calcolo è più flessibile e include diversi scenari (isolamento interno o in intercapedine).
I valori di trasmittanza forniti sono chiaramente differenziati per zona climatica. Precisiamo che tali valori sono stati determinati con metodi a elementi finiti, tenendo conto di livelli di isolamento compatibili con i requisiti e i limiti di trasmittanza in sezione corrente.
Perché il legislatore ha ritenuto opportuno questo tipo di approccio riguardo i ponti termici? In questi anni di applicazione del decreto 2015 si è maturata la consapevolezza che in un immobile, soprattutto se esistente, la correzione totale dei ponti termici è spesso tecnicamente impossibile o economicamente non sostenibile. Il legislatore ha quindi adottato un approccio più pragmatico, cercando di favorire un miglioramento energetico parziale piuttosto che scoraggiare del tutto l'intervento.
Novità sul parametro H't
Continua nel PDF
Fonte: Dossier Energia e Dintorni Febbraio 2026
Parole chiave: Efficienza energetica, Efficienza energetica degli edifici
- Simona De Iuliis
- GSE Gestore dei Servizi Energetici
- RSE - Ricerca sul Sistema Energetico
- Yasaman Meshenchinezhad
Prossimo evento
Milano - 24 giugno 2026
English



















