Dalla prova alla marcatura CE: responsabilità dei produttori dei materiali isolanti
Marco Piana - AIPE - Associazione Italiana Polistirene Espanso
Sommario
"Quante volte ci siamo trovati davanti a materiali che promettono prestazioni straordinarie, ma senza sapere se sono davvero certificati?"
Il mercato degli isolanti è in forte evoluzione (nuovi materiali, nuove tecnologie).
Non sempre dietro l'innovazione c'è un processo di verifica completo.
La marcatura CE non è una formalità: è una garanzia per chi costruisce, progetta e abita.
LA MARCATURA CE
NON È UN MARCHIO:
è un'attestazione di conformità del prodotto che lo espone alle direttive ad esso applicabili.
"CE" NON È UNA SIGLA:
Non deve essere utilizzato con i punti dopo la C e la E
NON È INDICAZIONE DI ORIGINE:
i prodotti marcati CE possono provenire anche da paesi extra-UE
COSA SIGNIFICA LA MARCATURA CE
-Che il prodotto corrisponde a determinati requisiti di sicurezza per le persone, beni, gli animali e se è il caso a requisiti di carattere ambientale e di interesse pubblico.
Questi requisiti sono definiti <> e sono stabiliti da Direttive europee di armonizzazione applicabili in tutti i paesi membri della Comunità Europea e in quelli aderenti al cosiddetto spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
Che la conformità del prodotto ai requisiti essenziali è stata valutata dal fabbricante attraverso procedure specifiche (procedure di verifica della conformità), il cui contenuto è specificato dalle singole direttive di armonizzazione.
QUAL È L'UTILITÀ DELLA MARCATURA CE
Segnala ai consumatori o agli utilizzatori professionali che il prodotto risponde ai requisiti essenziali.
Permette ai prodotti marcati di circolare liberamente nello spazio Economico Europeo.
QUANDO DEVE ESSERE APPOSTA LA MARCATURA CE
Non tutti i prodotti industriali devono essere marcati CE
- Il prodotto è incluso nel campo di applicazione di una direttiva che ne prevede l'apposizione (Obbligo)
- Il prodotto NON è OGGETTO di una direttiva che ne dispone la marcatura o in particolari casi (No marcatura)
- Il prodotto rientra nel campo di applicazione di più direttive che ne prevedono l'apposizione (1 marcatura che indica conformità a tutte le direttive)
LA LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO PER IL TIPO DI PRODOTTO
La legislazione comunitaria per il tipo di prodotto è molto varia e può essere distinta in tre categorie:
- Direttive che prevedono apposizione marcatura CE
- Direttive che prevedono altra marcatura specifica
- Direttive che prevedono norme di sicurezza per un settore specifico o per un gruppo di prodotti immessi sul mercato, senza tuttavia prevedere l'obbligo di marcatura
Un utile riferimento è la "Guida Blu sull'attuazione delle norme sui prodotti 2022" disponibile sul sito della Commissione Europea. La Guida è pensata per una migliore comprensione delle norme UE sui prodotti e per agevolarne l'applicazione uniforme in tutti i settori del Mercato Unico.
La Guida Blu è uno strumento non vincolante ed è stata pubblicata nel 2000. e revisionata due volte. L'attuale revisione rappresenta un aggiornamento sostanziale e tiene conto degli sviluppi intervenuti dal 2016, ad esempio in relazione al Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato. Illustra inoltre aspetti specifici come le vendite a distanza, la messa a disposizione sul mercato di prodotti soggetti a modifiche fisiche o aggiornamenti software e la valutazione degli organismi di valutazione della conformità.
Merita un cenno il pacchetto legislativo comunitario sulla libera circolazione dei prodotti pubblicato nel 2008, il cui scopo è stato proprio quello di consolidare i principi base per garantire la libera circolazione delle merci, attraverso tre provvedimenti: due Regolamenti e una Decisione.
Il Regolamento CE 764/2008 ha promosso il principio del mutuo riconoscimento nei settori non armonizzati, limitando le restrizioni nazionali alla libera circolazione dei prodotti, principi poi rafforzati e chiariti dal Regolamento UE 2019/515 che ha introdotto procedure più chiare e dettagliate per l'applicazione del delle merci soggette a normative nazionali, consentendo restrizioni solo in presenza di motivi legittimi di interesse generale e nel rispetto dei principi di giustificazione e proporzionalità.
Il Regolamento CE 765/2008 ha definito le regole europee su accreditamento, vigilanza del mercato e marcatura CE, istituendo un unico organismo nazionale di accreditamento per Stato membro (in Italia Accredia); tali principi sono stati rafforzati con la sostituzione con il Regolamento UE 1020/2019 in risposta all'evoluzione del mercato.
La Decisione 768/2008/CE ha istituito un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, chiarendo ruoli e responsabilità degli operatori economici, le procedure di valutazione della conformità e le regole della marcatura CE, armonizzando il format delle direttive europee.
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NON È UN MARCHIO:
è un'attestazione di conformità del prodotto che lo espone alle direttive ad esso applicabili.
"CE" NON È UNA SIGLA:
Non deve essere utilizzato con i punti dopo la C e la E
NON È INDICAZIONE DI ORIGINE:
i prodotti marcati CE possono provenire anche da paesi extra-UE
COSA SIGNIFICA LA MARCATURA CE
-Che il prodotto corrisponde a determinati requisiti di sicurezza per le persone, beni, gli animali e se è il caso a requisiti di carattere ambientale e di interesse pubblico.
Questi requisiti sono definiti <
Che la conformità del prodotto ai requisiti essenziali è stata valutata dal fabbricante attraverso procedure specifiche (procedure di verifica della conformità), il cui contenuto è specificato dalle singole direttive di armonizzazione.
QUAL È L'UTILITÀ DELLA MARCATURA CE
Segnala ai consumatori o agli utilizzatori professionali che il prodotto risponde ai requisiti essenziali.
Permette ai prodotti marcati di circolare liberamente nello spazio Economico Europeo.
QUANDO DEVE ESSERE APPOSTA LA MARCATURA CE
Non tutti i prodotti industriali devono essere marcati CE
- Il prodotto è incluso nel campo di applicazione di una direttiva che ne prevede l'apposizione (Obbligo)
- Il prodotto NON è OGGETTO di una direttiva che ne dispone la marcatura o in particolari casi (No marcatura)
- Il prodotto rientra nel campo di applicazione di più direttive che ne prevedono l'apposizione (1 marcatura che indica conformità a tutte le direttive)
LA LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO PER IL TIPO DI PRODOTTO
La legislazione comunitaria per il tipo di prodotto è molto varia e può essere distinta in tre categorie:
- Direttive che prevedono apposizione marcatura CE
- Direttive che prevedono altra marcatura specifica
- Direttive che prevedono norme di sicurezza per un settore specifico o per un gruppo di prodotti immessi sul mercato, senza tuttavia prevedere l'obbligo di marcatura
Un utile riferimento è la "Guida Blu sull'attuazione delle norme sui prodotti 2022" disponibile sul sito della Commissione Europea. La Guida è pensata per una migliore comprensione delle norme UE sui prodotti e per agevolarne l'applicazione uniforme in tutti i settori del Mercato Unico.
La Guida Blu è uno strumento non vincolante ed è stata pubblicata nel 2000. e revisionata due volte. L'attuale revisione rappresenta un aggiornamento sostanziale e tiene conto degli sviluppi intervenuti dal 2016, ad esempio in relazione al Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato. Illustra inoltre aspetti specifici come le vendite a distanza, la messa a disposizione sul mercato di prodotti soggetti a modifiche fisiche o aggiornamenti software e la valutazione degli organismi di valutazione della conformità.
Merita un cenno il pacchetto legislativo comunitario sulla libera circolazione dei prodotti pubblicato nel 2008, il cui scopo è stato proprio quello di consolidare i principi base per garantire la libera circolazione delle merci, attraverso tre provvedimenti: due Regolamenti e una Decisione.
Il Regolamento CE 764/2008 ha promosso il principio del mutuo riconoscimento nei settori non armonizzati, limitando le restrizioni nazionali alla libera circolazione dei prodotti, principi poi rafforzati e chiariti dal Regolamento UE 2019/515 che ha introdotto procedure più chiare e dettagliate per l'applicazione del delle merci soggette a normative nazionali, consentendo restrizioni solo in presenza di motivi legittimi di interesse generale e nel rispetto dei principi di giustificazione e proporzionalità.
Il Regolamento CE 765/2008 ha definito le regole europee su accreditamento, vigilanza del mercato e marcatura CE, istituendo un unico organismo nazionale di accreditamento per Stato membro (in Italia Accredia); tali principi sono stati rafforzati con la sostituzione con il Regolamento UE 1020/2019 in risposta all'evoluzione del mercato.
La Decisione 768/2008/CE ha istituito un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, chiarendo ruoli e responsabilità degli operatori economici, le procedure di valutazione della conformità e le regole della marcatura CE, armonizzando il format delle direttive europee.
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Fonte: CTI Webinar Isolamento termico in vetrina: le prestazioni a norma fanno la differenza. Gennaio 2026
Organizzato da CTI - Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente
Settori: Efficienza energetica edifici, Efficienza energetica immobili terziario e commerciale, Materiali isolanti
Mercati: Normativa Tecnica
Parole chiave: Materiali isolanti
- Valeria Erba
- CTI - Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente
- CTI - Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente
Prossimo evento
Milano - 24 giugno 2026
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